La Corte di Cassazione civile, sez. II, con sentenza del 21 Marzo 2019, n. 8040 ha stabilito che in tema di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. di contratto preliminare, stipulato – senza il consenso dell’altro coniuge – da promittente venditore sposato in regime di comunione legale dei beni, vi è un litisconsorzio necessario nel relativo giudizio.
Entrambi i coniugi, infatti, sono comproprietari per l’intero della cosa, con la conseguenza che, qualora in appello non siano state rilevate, anche di ufficio, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del coniuge pretermesso e, quindi, la nullità del processo svoltosi, la decisione emessa va cassata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c.