La Corte di Cassazione, sez.I Civile con ordinanza n° 27538 del 28/10/2019, ha stabilito che anche ai crediti sorti anteriormente all’inizio della procedura di concordato preventivo può riconoscersi la prededucibilità ove si possa applicare il criterio richiamato dall’ art. 111, comma 2, l.fall.
Tale norma prevede il criterio della funzionalità o strumentalità delle attività professionali da cui i crediti hanno origine rispetto alla procedura. Il credito del professionista che abbia funto da advisor legale nella predisposizione della domanda di concordato preventivo rientra tra i crediti ‘funzionali’ rispetto a quest’ultima procedura e come tale va soddisfatto in prededuzione, ai sensi dell’art. 111, comma 2, l.fall..