La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27541/19, depositata il 28 ottobre ha stabilito che, ai fini della dichiarazione di fallimento in estensione ai soci illimitatamente responsabili ai sensi dell’art. 147 l. fall., l’esistenza del contratto sociale può risultare, oltre che da prove dirette, anche da manifestazioni esteriori, rivelatrici delle componenti del rapporto societario come ad esempio sistematici rapporti di finanziamento o di garanzia che si risolvono in uno strumento di apporto di capitali
La Corte ricorda che in tema di estensione del fallimento in fattispecie analoghe a quella in esame, il giudice di merito è chiamato ad applicare un criterio discretivo al fine di distinguere l’affectio familiae rispetto a quello societatis.
Ne discende che in caso di finanziamenti e fideiussioni a favore dell’imprenditore non può essere ritenuto automaticamente sussistente il rapporto sociale tra quest’ultimo e il finanziatore o garante, soprattutto in presenza di vincoli di coniugio o parentela. Si tratta comunque di indici rilevatori del rapporto stesso laddove «alla stregua della loro sistematicità e di ogni altra circostanza del caso concreto siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell’attività dell’impresa, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali».
Applicando tali principi al caso di specie risulta che il rilascio sistematico di fideiussioni, garanzie ipotecarie, finanziamenti e l’incasso di assegni o l’utilizzo di altre forme di liquidità si rivelano attività sintomatiche del costante sostegno fornito dai familiari all’impresa che possono portare alla ragionevole conclusione che sussista tra essi un contratto sociale concretizzato nella collaborazione al raggiungimento degli scopi sociali.