La Corte di Cassazione, sez. I Civile, con ordinanza n. 3957/18, ha stabilito che la sopravvenuta revoca della dichiarazione di fallimento, passata in giudicato, rende improcedibile il giudizio di opposizione allo stato passivo, attesa la natura endofallimentare di detto giudizio, inteso all’accertamento del credito con effetti limitati al concorso allo stato passivo.
La sopravvenuta revoca della procedura dichiarativa di fallimento, spiegano i Giudici di legittimità, determina la sopravvenuta improcedibilità della procedura fallimentare che deve intendersi conclusa anche nel caso in cui occorrono i necessari passaggi burocratici per estinguerla. La dichiarazione di improcedibilità travolge anche i giudizi di opposizione al passivo che, inevitabilmente, non hanno più ragione di esistere.