La I sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18535/2019, ha stabilito che l’avvenuta presentazione di una domanda di insinuazione allo stato passivo con deposito in cancelleria, anziché a mezzo PEC inviata al curatore, come prescritto dall’art. 93 legge fallimentare, integra una semplice irregolarità sanabile e non dà luogo alla inammissibilità della domanda stessa.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel