Una donna conveniva in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace, un’impresa di assicurazione, designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in quanto la stessa veniva coinvolta in uno scontro frontale con un’auto dallo sconosciuto proprietario.
Il Giudice di Pace condannava l’impresa assicuratrice al risarcimento del danno. Avverso tale decisione, la donna proponeva Appello, circostanziandone i motivi, nel non aver considerato il danno emergente da parte del Tribunale, causato dalle spese di lite sostenute dalla stessa in via stragiudiziale. Anche l’assicurazione proponeva appello incidentale censurando che l’unica testimone escussa fosse la sorella della donna, trasportata e risarcita dalla compagina stessa, per il medesimo incidente, e pertanto incapace a testimoniare ex. art. 246 cpc. La Corte d’Appello accoglieva l’appello presentato dalla compagnia.
Avverso tale decisione la donna ricorreva in Cassazione.
La VI sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19121/2019, ha ribadito che la vittima di un incidente stradale, pure se già risarcita, risulta incapace a testimoniare nel giudizio che pende tra un’ulteriore vittima ed il responsabile. Il danneggiato in un sinistro, infatti, ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all’esito del contenzioso introdotto da un’altra vittima contro un soggetto potenzialmente responsabile verso il testimone.