L’oggetto della pronuncia della Corte di Cassazione è relativo alla liquidazione del danno da lucro cessante, conseguente alla perdita della capacità lavorativa del ricorrente a causa di un sinistro stradale causato da terzi e se debbano decurtarsi dal danno le somme di indennizzo erogate dall’ente previdenziale, a fronte della suddetta perdita di capacità lavorativa.
Il tema della “compensatio lucri cum damno”, è noto, ed equivale al principio per il quale, laddove accanto al danno, al danneggiato derivi dallo stesso un vantaggio, questo debba essere calcolato in diminuzione al risarcimento quantificato per il danno riportato.
La III sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18050/2019, chiarisce che, nel caso di sinistro che provochi la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa, la liquidazione integrale del danno patrimoniale deve essere decurtata in ragione di quanto eventualmente corrisposto dall’ente previdenziale, essendo, le due prestazioni, dirette a compensare la lesione dello stesso bene della vita (la capacità lavorativa) e, perciò, cumulabili.