Una donna, percorrendo la strada a bordo del proprio motorino, veniva colpita da un cartellone pubblicitario disarcionato da una forte folata di vento; da qui, la stessa proponeva un’azione di risarcimento danni nei confronti dell’ente OMISSIS in solido con la società avente il servizio di pubblicità sui cartelloni stradali.
La domanda giudiziale, fondata sul contenuto dell’artt. 2051 cc, e 2043 cc, veniva parzialmente accolta, incontrando il medesimo esito per i due gradi di giudizio, riscontrando però la sola responsabilità della società concessionaria.
La III sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16925/2019 cassa la sentenza, specificando che la responsabilità per i danni causati da cose in custodia opera anche nei confronti degli enti locali in relazione alle strade su cui vi è competenza comunale. Pertanto, la pubblica amministrazione è liberata dalla responsabilità solo ove dimostri che l’evento sia stato causato da ragioni intrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, oppure da una situazione per la quale si debba qualificare come fortuito il fattore di pericolo, per avere questo esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento del custode.