Secondo la III sezione Civile della Suprema Corte – sentenza n. 12715/2019 – è lecita l’aggressione dei contributi dovuti dai condomini da parte del creditore del condominio.
Infatti, la Suprema Corte dopo aver considerato fondata l’eccezione sollevata dalla controricorrente sull’illegittimità rappresentativa dell’amministratore privo di preventiva autorizzazione assembleare, è entrata nel merito della questione.
La Cassazione ha specificato che la controversia oggetto di tale ricorso riguarda la possibilità, per il creditore in possesso di titolo esecutivo di procedere nei confronti del condominio, all’espropriazione dei crediti, che lo stesso vanta nei confronti dei propri condomini. Così, “secondo i principi generali (artt. 2740 e 2910 c.c.), mediante l’espropriazione forzata è possibile espropriare al debitore tutti i suoi beni, inclusi i crediti. Affinché l’espropriazione dei crediti vantati dal condominio verso i singoli condòmini per contributi sia legittima, è quindi sufficiente che sia configurabile, sul piano sostanziale, un effettivo rapporto obbligatorio tra condominio e singolo condomino avente ad oggetto il pagamento dei contributi condominiali (oltre che, ovviamente, un rapporto obbligatorio tra creditore e condominio, il che però è nella specie questione ormai risolta in sede di cognizione – avendo il creditore conseguito il titolo esecutivo direttamente nei confronti del condominio – e come tale non più oggetto di possibile discussione in sede esecutiva)”.