La V Sezione Tributaria con la sentenza n. 10156/2019 ha avuto modo di precisare che in tema di TARI è applicabile l’orientamento giurisprudenziale in tema TARSU, e che in relazione alla TARSU si prevede all’art. 62, comma 2 d.lgs. n. 507/1993 quale condizione di esclusione dal tributo la condizione di obiettiva impossibilità di utilizzo dell’immobile, la quale non può di certo essere individuata nella mancata utilizzazione dello stesso, per volontà dell’utente. Pertanto, la stessa Corte riprendendo un orientamento altrettanto consolidato sempre in tema TARSU specifica che nel caso di esercizi alberghieri dotati di licenza annuale, essendo il presupposto del tributo costituito dalla occupazione o conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti, ai fini della esenzione dalla tassa non è sufficiente la sola denuncia di chiusura stagionale ma occorre allegare e provare la concreta inutilizzabilità della struttura. Per tali motivi, la stessa Corte rigetta il ricorso e nel merito condanna la ricorrente-contribuente.
LE SANZIONI DELLE CARTELLE ESATTORIALI NON SI TRASMETTONO AGLI EREDI
La Corte di Cassazione, con sentenza n.25315 del 24 Agosto 2022, risolvendo un caso di opposizione a cartella esattoriale, ha stabilito che le sanzioni delle