Con l’ordinanza n. 2743/2019 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento, che legittima il licenziamento in tronco di un familiare, che utilizzi i particolari permessi concessi ex art. 33 della l. n. 104/1992, per finalità specificatamente avulse all’assistenza del familiare disabile. Tale condotta oltre ad essere lesiva del rapporto fiduciario tra datore di lavoro, e lavoratore, costituisce un illecito nei confronti dell’Ente previdenziale erogante l’indennità compensativa.
Pertanto, al fine di configurare l’illecita condotta sarà sufficiente la sola presenza del lavoratore in altro luogo”. Tale orientamento rappresenta un’ulteriore stretta rispetto all’orientamento, per il quale risultino legittimi i controlli realizzati dalle agenzie investigative fuori l’orario di lavoro.