La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza del 9 novembre 2018, n. 51063, ha stabilito quanto segue:
“1. la diversità di sostanze stupefacenti oggetti della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione, al fine di determinare la lieve entità del fatto.
2.La detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309 del 1990, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro”.
La Corte di Cassazione ha dunque stabilito che la diversità delle sostanze stupefacenti non osta di per sé alla configurabilità della “lieve entità”.
La sentenza sottolinea inoltre come il possesso di sostanze diverse integri comunque un unico reato.