LA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE EX ARTT. ART. 1, COMMI DA 537 A 543, DELLA LEGGE N. 228/2012 (LEGGE DI STABILITÀ 2013): UNA ALTERNATIVA ALLA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI EQUITALIA?

L’art. 1, comma da 537 a 543, della Legge n. 228/2012 ha introdotto un meccanismo di autotutela esercitabile da quanti abbiano ricevuto un atto dell’Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. sia esso una cartella di pagamento, una misura cautelare (fermo amministrativo/iscrizione ipotecaria) o un atto di pignoramento.
In piena “rottamazione” delle cartelle, invero, il procedimento previsto, in particolare, dall’art. 1, comma 538, della Legge n. 228/2012, come modificato dal D.Lgs. 159/2015 assume un rilievo centrale e alternativo alla “rottamazione delle cartelle” stessa.
Detto procedimento, prevede che, ricevuta la notifica di un atto della riscossione (cartella o intimazione di pagament0) oppure di un atto della procedura cautelare o esecutiva (preavviso di fermo, comunicazione di iscrizione di fermo, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, comunicazione di iscrizione ipotecaria, atto di pignoramento), il contribuente possa, entro sessanta giorni dalla ricezione di detto atto, a pena di decadenza, inoltrare al concessionario per la riscossione una dichiarazione, anche con modalità telematiche, con la quale dimostri e documenti che l’atto ricevuto sia interessato da:
1. da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e’ reso esecutivo;
2. da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
3. da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;
4. da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
5. da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore.
Ricevuta l’istanza ed entro dieci giorni, l’Agente della Riscossione deve trasmettere l’istanza, unitamente alla documentazione allegata, agli Enti creditori interessati che, a loro volta, dovranno comunicare al contribuente, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, l’esito dell’esame della dichiarazione.
Come si vede il procedimento è parallelo rispetto alla “rottamazione delle cartelle Equitalia”.
Invero, l’Ente creditore dovrà comunicare all’Agente della Riscossione il provvedimento di sospensione o di sgravio, ovvero la conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo.
Di fondamentale rilievo è il termine entro cui la detta comunicazione deve avvenire: l’Ente creditore, infatti, ai sensi dell’art. 1 comma 540, deve rispondere al contribuente ed all’Agente della Riscossione nel termine perentorio di 220 giorni dalla data di presentazione della istanza.
Pertanto, ove l’Ente creditore, ometta di inviare la comunicazione entro il detto termine, il debito è annullato di diritto e il debitore è automaticamente discaricato dei relativi ruoli.
Sul punto deve, tuttavia, precisarsi che, il D.lgs. n. 159/2015 ha stabilito, modificando la precedente normativa, che l’annullamento del debito in caso di inerzia dell’Ente creditore e, dunque, di omesso riscontro alla istanza, non trova applicazione se il motivo per cui la sospensione della riscossione è stata richiesta è diverso da quelli elencati nel comma 538 della legge n. 228/2015.
In ogni caso, l’inerzia del debitore non determinerà l’annullamento di diritto del debito in caso di:
1. sospensione giudiziale o amministrativa della riscossione;
2. sentenza non definitiva di annullamento del credito.
I risultati fin qui ottenuti appaiono di grande impatto per la posizione del contribuente, specie se raffrontati con gli esiti previsti ex lege per la c.d. “rottamazione delle cartelle”.
Riepilogando, le ipotesi in cui l’omessa comunicazione dell’Ente creditore provocherà l’annullamento di diritto delle somme iscritte a ruolo e, dunque, il conseguente automatico discarico sono, esclusivamente, le ipotesi di:
1. prescrizione e/o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
2. provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
3. pagamento riconducibile al ruolo in oggetto, effettuato in favore dell’ente creditore in data antecedente alla formazione del ruolo stesso;
4. sentenza definitiva di annullamento del credito, emessa in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte.
Tale forma di autotutela, pertanto, consente, con un abbattimento di tempi e di costi, di ottenere l’annullamento e lo sgravio automatico delle somme iscritte a ruolo, ove le stesse non siano dovute, con risultati di gran lunga superiori agli esiti attesi per la c.d. “rottamazione delle cartelle di Equitalia”
E’ dunque opportuno, al momento del ricevimento di un atto della riscossione, verificare, con l’ausilio di un professionista vista la peculiarità della materia e delle modalità di trasmissione, la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto di autotutela in luogo della ampiamente pubblicizzata “rottamazione delle cartelle”.
avv. Claudia di Mauro avv. Francesco Innocenti
www.studiolegaleinnocenti.com

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