La Cassazione Civile, con sentenza n°24399 del 30/11/2015, ha statuito che un mediatore ha diritto alla provvigione, da ciascuna delle parti, se l’affare è stato concluso per merito del suo intervento.
L’intervento del mediatore si ha durante un’operazione di natura economica, per la quale è stato richiesto il suo intervento ed ha a che vedere con un atto, fonte di rapporto obbligatorio fra le parti.