La Cassazione Civile, con sentenza n°23528 del 17/11/2015, ha statuito che nel caso in cui l’avvocato non domiciliato in Roma, nel giudizio d cassazione, abbia richiesto le comunicazioni di cancelleria mediante raccomandata (ai sensi dell’art.135 disp. att. c.p.c.), qualsiasi altra forma di comunicazione dell’avviso di udienza, non andata a buon fine, non può essere riconosciuta come idonea.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel