Recentemente all’Associazione sono state rivolte numerose domande a proposito di risarcimento del danno in caso di sinistro stradale e procedure di risarcimento diretto.
A tali domande rispondono l’Avvocato Francesco Innocenti e la Dottoressa Cristina Ponzano dello Studio Legale Innocenti di Roma.
In caso di sinistro stradale, il soggetto danneggiato ha diritto a ricevere il risarcimento per i danni riportati dal veicolo, nonchè per tutte le lesioni personali, fisiche e morali, subite.
Nel sistema previgente (legge 990/69), il danneggiato poteva formulare richiesta di risarcimento danni solamente alla compagnia di assicurazione del responsabile civile.
Con il D.Lgs. 7-9-2005 n. 209, (Codice delle Assicurazioni Private) è stata introdotta la c.d. procedura di risarcimento diretto che permette al danneggiato di richiedere il risarcimento del danno conseguente al sinistro stradale non più solo all’assicurazione del responsabile civile ma direttamente alla propria compagnia assicuratrice.
Infatti l’art. 149 del D.Lgs. 209/05 stabilisce che “i danneggiati devono rivolgere la loro richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato…”.
A quali incidenti si applica la nuova procedura?
La procedura di risarcimento diretto si applica agli incidenti avvenuti dal 1° febbraio 2007 (DPR 254/2006 decreto attuativo), che coinvolgano due veicoli a motore assicurati, identificati ed immatricolati in Italia, dai quali siano derivati danni fisici lievi (invalidità permanente compresa tra l’1 e il 9%) al conducente, danni al veicolo e danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente.
Laddove non trovi applicazione tale procedura (coinvolgimento nel sinistro di pedoni, ciclisti, veicoli immatricolati all’estero e lesioni personali superiori al 9%), si applicherà la procedura “ordinaria” prevista ora dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni private (richiesta di risarcimento del danno alla compagnia assicuratrice del responsabile civile).
Come si attiva la procedura di risarcimento diretto ?
Il danneggiato deve inviare alla propria compagnia raccomandata a/r con la richiesta di risarcimento.
La richiesta deve contenere:
– i nomi degli assicurati;
– il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
– le targhe dei veicoli coinvolti;
– i nomi delle compagnie assicuratrici;
– eventuali testimoni;
– l’indicazione delle autorità pubbliche eventualmente intervenute;
dove e quando il veicolo danneggiato può essere visionato dal perito dell’assicurazione.
specificare se vi sono lesioni fisiche ed allegare tutta la documentazione di cui si è già in possesso (per esempio, il referto del Pronto soccorso).
La raccomandata va inviata anche, per conoscenza, all’assicurazione dell’altro veicolo coinvolto.
Quanto tempo ha l’assicurazione per verificare l’ammontare dei danni e formulare l’offerta di risarcimento?
Dalla data di ricevimento della richiesta, l’assicurazione, verificando se sussistono o meno i presupposti per applicare l’art.149 D.Lgs. 209/05 e che siano stati prodotti tutti i documenti necessari per procedere, ha 60 giorni di tempo (90 in caso di lesioni fisiche) per formulare offerta di risarcimento.
In caso di richiesta inviata dal danneggiato in modo incompleto, l’impresa di assicurazione richiede allo stesso, entro trenta giorni, le necessarie informazioni o documenti integrativi.
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
Se, invece, il danneggiato dichiara di non accettare l’offerta o nulla comunica all’assicurazione, quest’ultima, entro quindici giorni, è tenuta a corrispondere la somma offerta che verrà imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno.
Pertanto, anche qualora il danneggiato non ritenesse congrua l’offerta formulata, la compagnia assicuratrice è comunque tenuta ad effettuare il pagamento.
In caso di esito infruttuoso della fase stragiudiziale, il danneggiato che vuole agire in giudizio per il risarcimento del danno, potrà proporre azione diretta nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile “può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa…” (art. 149 cda).
Con la recente sentenza n. 180 del 19 giugno 2009 la Corte Costituzionale ha chiarito che chi ha subito un danno in seguito ad un sinistro stradale, non è obbligato ad attivare la procedura dell’indennizzo diretto prevista dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, ma ha facoltà di richiedere il risarcimento dei danni anche alla persona che ha causato il sinistro ed alla sua compagnia di assicurazioni.
La Corte ha ritenuto, dunque, non sussistere l’illegittimità di tale articolo in quanto, in virtù di una interpretazione letterale dello stesso, l’azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una mera facoltà (e non come un obbligo) per il danneggiato, ponendosi, quindi, in alternativa con l’azione “tradizionale”, da proporre, ai sensi dell’art. 2054 del codice civile, contro l’autore del danno e la sua compagnia assicuratrice.
Pertanto, è applicabile, a scelta del danneggiato, sia nella fase stragiudiziale che in quella giudiziale, anche la procedura di richiesta del risarcimento del danno al responsabile del sinistro ed alla sua compagnia. E ciò, perché, precisa la Corte, il Codice delle Assicurazioni si pone come una normativa di ulteriore tutela per il danneggiato e non può dunque essere interpretato in un senso che lo penalizza, privandolo di azioni stabilite in via generale dal codice civile.
Ciò comporta, inoltre, che il danneggiato, qualora si avvalga della procedura di risarcimento diretto, possa servirsi (alla luce del principio enunciato all’art. 24 Cost.), anche nella fase di liquidazione stragiudiziale del danno, dell’assistenza di un legale di fiducia che operi nei confronti della propria compagnia di assicurazione, con spese da porre a carico di quest’ultima.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel