La Cassazione Civile con decisione del 04/06/2014 ha statutito che ad un lavoratore cui spettino, per differenze retributive, l’accertamento e la liquidazione del credito, debbano essere pagate al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e di quelle previdenziali.
Al datore di lavoro è consentito di procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo in caso di pagamento temepestivo del contributo, ai sensi dell’art.19 L.218/52.
Le ritenute fiscali non possono essere detratte dal debito in quanto la loro determinazione non riguarda il rapporto civilistico tra datore e lavoratore ma al rapporto tributario fra erario e contribuente. Pertanto dovranno essere pagate al lavoratore solo dopo che esso abbia ricevuto il pagamento delle differenze retributive.
Schiamazzi fuori dal bar? Il controllo spetta al comune…
In un precedente articolo era già stato affrontato il tema circa la responsabilità dell’esercente in merito agli schiamazzi fuori dal bar. Infatti, richiamando la sentenza