Nessuna facoltà di recesso per giusta causa finché il lavoratore non ha ricevuto la condanna definitiva

La sezione Lavoro della Cassazione Civile, con decisione del 19/06/2014, ha statuito che il datore di lavoro non può esercitare la facoltà di recesso per giusta causa nei confronti del lavoratore, secondo il principio di non colpevolezza, fino alla condanna definitiva, (art.27, comma 2, Cost) quando il comportamento del lavoratore integra gli estremi di reato.
 
 
 

In Rilievo

Altri Articoli Simili