La II sezione della Cassazione Civile, con sentenza n°9283 del 24/04/2014, ha statuito che il danno esistenziale è riconducibile al danno morale e non costituisce una categoria autonoma.
Il danno morale, ex art. 2059 c.c. , è una categoria ampia che comprende non solo il danno morale soggettivo, ma anche ogni episodio che possa ledere, ingiustamente, un valore inerente alla persona.
La lesione deve superare una soglia minima di tollerabilità e il danno non deve consistere solo in meri disagi o fastidi e quindi non essere futile.
Sovraindebitamento: l’accordo non va omologato se pregiudica il creditore ipotecario
La Corte di Cassazione civile, con ordinanza n. 4613 del 14/02/2023, ha stabilito che, al fine dell’accertamento del requisito di ammissibilità che al creditore ipotecario