La IX sezione civile del Tribunale di Milano, con decreto del 17/06/2014, ha stabilito che nel caso in cui il trasferimento di minori avvenga con decisione unilaterale di un genitore, senza che esso abbia il consenso dell’altro, porta ad una consequenziale violazione delle disposizioni del regime di affidamento condiviso ed è da considerarsi un atto illegittimo.
Nella fattispecie il ricorrente ha denunciato l’intenzione della moglie di trasferirsi insieme ai figli presso un luogo diverso dalla residenza attuale, in violazione alla disciplina dell’affidamento condiviso. Infatti il luogo di residenza dei minori deve essere deciso di comune accordo di entrambi i genitori.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel