La Cassazione Civile, con la sentenza n°19299 del 12/09/2014, ha statuito che laddove non sia possibile conteggiare la prestazione lavorativa entro determinati limiti di orario (giornalista), per poter fare una liquidazione del lavoro straordinario, è ammissibile farla in maniera forfettaria. Il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa per un numero di ore superiore a quello prestabilito dalla forfettizzazione, ha diritto al compenso maggiorato per il lavoro straordinario. In tal caso il lavoratore deve però provare in modo rigoroso i termini quantitativi della prestazione.
La prescrizione dei crediti di lavoro decorre sempre dal termine del rapporto
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022, ha stabilito che la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dalla conclusione del rapporto