Secondo la sentenza n°24263, 14/11/2014, della Cassazione Civile hanno diritto all’assegno di assistenza (legge n.118 del 1971) coloro che che si trovano in stato di mancanza di svolgimento di attività lavorativa. L’aspirante beneficiario dell’assegno ha comunque l’onere di dimostrare la necessità dell’assegno.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel