La Cassazione Civile, con sentenza n°26900 del 19/12/2014, ha chiarito che ai sensi dell’art.2043 cod.civ. qualora siano state trascurate le ordinarie norme di diligenza in merito all’installazione di impalcature per l’espletamento di lavori sugli edifici, la responsabilità è dell’imprenditore.
Nella fattispecie, tali impalcature hanno facilitato un furto in appartamento per cui la responsabilità non va ricollegata alla sussistenza del ponteggio ma al fatto che sia stato omesso qualsivoglia accorgimento idoneo ad ovviare alla situazione di pericolo.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel