La Cassazione Civile, con sentenza n°23 del 07/01/2015, ha statuito che per risolvere un rapporto per mutuo consenso è necessario che vi sia una certa e chiara volontà da ambo le parti. L’accertamento deve essere effettuato in base al tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine e di eventuali circostanze significative.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel