La Cassazione Civile, con sentenza n°3365 del 20/02/2015, ha statuito che l’art. 2048 solleva la persona danneggiata dal provare la colpa del soggetto che ha cagionato il danno, ma non la causa del danno. Nella fattispecie i genitori di una bambina in età scolare invocavano un risarcimento dal maestro che, per negligenza, non ha evitato il danno occorso ad una bambina mentre era a scuola ma senza aver spiegato le modalità di tale incidente.
Le modalità di svolgimento dei fatti devono essere sempre provate per ottenere un risarcimento del danno.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel