La Cassazione Civile, con sentenza n°2321 del 06/02/2015, ha statuito che qualora un avvocato venga chiamato da un collega a sottoscrivere e partecipare alle udienze come coadiuvante, è autorizzato a chiedere un compenso per tale prestazione. Gli atti difensivi e i verbali d’udienza sono prova del mandato professionale dell’avvocato a cui è stato assegnato il caso.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel