La Cassazione Civile, con sentenza n°6132 del 26/03/2015, ha chiarito che in caso di genitori separati, le decisioni prese da ambo le parti devono tenere in considerazione esclusivamente gli interessi del minore. Tale principio vale anche nel caso in cui tale scelta sia presa da uno solo dei due genitori e non rispetti gli accordi in tema di indirizzo della vita familiare e violi le prescrizioni del tribunale.
Il genitore, in ogni caso, può incappare in ammonimento come genitore inadempiente.
Nella fattispecie, nonostante il domicilio del figlio fosse Milano con la madre, non era stata accolta la domanda di ritrasferimento in loco, richiesta dal padre, dopo che la donna si era spostata a Roma con il figlio, il quale si era serenamente integrato nella nuova realtà.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel