La Cassazione Civile, con sentenza n°7776 del 16/04/2015, ha chiarito che il pagamento della tassa annuale di iscrizione all’Elenco speciale annesso all’Albo degli avvocati, necessario per l’esercizio della professione forense, rientra tra i costi dell’Ente di lavoro. Nel caso in cui tale pagamento venga effettuato, in anticipo, dall’avvocato-dipendente, l’Ente ha il dovere di rimborsarlo.
Secondo il principio applicabile all’esecuzione del contratto di mandato, art. 1718 c.c., il mandante è obbligato a tenere il mandatario lontano da oneri che diminuiscano il suo patrimonio in conseguenza dei suoi incarichi.
Schiamazzi fuori dal bar? Il controllo spetta al comune…
In un precedente articolo era già stato affrontato il tema circa la responsabilità dell’esercente in merito agli schiamazzi fuori dal bar. Infatti, richiamando la sentenza