Licenziamento di una lavoratrice madre

La Cassazione Civile, con sentenza n°8683 del 29/04/2015, ha chiarito che il licenziamento di una lavoratrice madre viola l’art.2, legge n.1204/1971 e prevede come sanzione, il risarcimento del danno per tutto il periodo di permanenza degli effetti lesivi del suddetto licenziamento.

In Rilievo

Altri Articoli Simili