La Cassazione Civile, con sentenza n°9320 del 08/05/2015, ha chiarito che per ottenere un risarcimento del danno da fatto illecito si presuppone che sia stato leso l’interesse della vittima e che da tale lesione risulti una perdita concreta, sia che tale perdita consista nella diminuzione del valore di un bene o di un interesse.
Qualora la perdita incida su beni diversi, anche non patrimoniali, il giudice deve liquidarli separatamente. Su tale separazione del giudizio non pesa il principio di omnicomprensività che ha lo scopo di evitare il duplice risarcimento di un danno, in quanto si tratterebbe di beni oggettivamente differenti.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel